Sei già a conoscenza delle agevolazioni fiscali IVA nella ristrutturazione edilizia?
Stai cercando di capire sei hai diritto alle agevolazioni iva per la casa e come poterle utilizzare?
Il team di Domita è pronto ad aiutarti anche in questo. Di seguito troverai una mini guida per fare un po di chiarezza su tutte le agevolazioni iva riguardanti la tua casa
COME USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI IVA PER GLI ACQUISTI SU DOMITA
Nel caso di nuova costruzione abitativa o ristrutturazione, è possibile usufruire del 4% o del 10% a seconda del tipo di intervento. Sarà l’impresa che eseguirà i lavori, come DOMITA, ad applicare, con i requisiti richiesti per legge, l’aliquota.
AGEVOLAZIONI IVA 4% PER PRIMA CASA
Ci sono dei requisiti che devono essere rispettati per ottenere l’agevolazione Iva al 4% sulla prima casa:
L’immobile non deve essere identificato come residenza di lusso (decreto 2 agosto 1969, n°1072);
Avere i requisiti “prima casa”.
Il dichiarante non dovrà essere titolare, né possedere quote, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione.
La Documentazione richiesta da inviare a info@domita.it è la seguente:
Copia Carta Identità e Codice Fiscale in corso di validità;
AGEVOLAZIONE IVA AL 10% PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
È prevista una riduzione dell’Iva al 10% anche sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione sia ordinaria, che straordinaria, sulle unità immobiliari abitative.
Mentre sui beni, si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%, solo se essi vengono ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Bisogna però precisare che, quando l’appaltatore fornisce dei beni di “valore significativo”, l’Iva ridotta del 10% viene applicata sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi*.
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetteria da bagni;
impianti di sicurezza.
*Per saperne di più, contatta i nostri consulenti DOMITA, che ti daranno maggiori dettagli in merito.
AGEVOLAZIONI IVA 10% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Per gli interventi di recupero edilizio, non indicati sopra, è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
In particolare per:
prestazioni di servizi di contratti di appalto o d’opera riferiti a interventi di tipo
Restauro
risanamento conservativo
ristrutturazione
acquisto di beni, che non siano materie prime o semilavorati, utilizzati per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, indicate nell’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% viene altresì applicata alle forniture dei beni finiti, ovvero beni che, nonostante vengano incorporati nella costruzione, conservano la loro individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.).
QUANDO NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE
Non può essere applicata l’Iva agevolata al 10% nei seguenti casi:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA AGEVOLATA 4% PER DISABILI
Le agevolazioni Iva del 4% sono previste per le persone con disabilità, i cui costi sono legati alla loro condizione e necessari per migliorare l’autonomia personale. Questi costi dovranno essere accompagnati da una prescrizione medico-specialistica della ASL.
Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di:
Lavabi standard;
Rubinetteria;
Mobili da bagno;
Piatti doccia;
Termoarredi.
IVA AGEVOLATA 10% PER LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI AVENTI REQUISITI “LEGGE TUPINI”
L’art. 13 della Legge 02.07.1949 n. 408, conosciuta come Legge Tupini, definisce le caratteristiche dei fabbricati “Tupini”, dove rientrano le costruzioni con i seguenti requisiti:
Abitazioni, comprendenti anche uffici e negozi, che non presentano requisiti di “abitazioni di lusso”;
più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere adibita ad abitazione;
non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a superficie commerciale.
L’aliquota ridotta del 10% si applicherà sul valore della prestazione, nonostante vengano impiegati dei beni. Ma, onde evitare che l’aliquota venga applicata alla cessione di beni, sono stati stabiliti dei limiti nel momento in cui vengono utilizzati i “beni significativi” con un valore che va oltre la metà dell’intero corrispettivo. Questi beni vengono indicati nel D.M. 29.12.1999.
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